Statute
Last Updated on Sunday, 28 June 2009 16:12
ART. 1 - Costituzione, Denominazione Sede e Durata | ||||||||||||||||
E’ costituita una Associazione senza fini di lucro denominata “HARAMBEE – Insieme per lo sviluppo – ONLUS”. La sede sociale è in Barge Viale Mazzini n.22. L’associazione ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. La durata dell’associazione è illimitata. | ||||||||||||||||
| ART.2 - Principi Scopi e Professionalità | ||||||||||||||||
L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo intende perseguire finalità di solidarietà sociale a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. In particolare l’associazione intende: | ||||||||||||||||
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L’associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. L’associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia ed all’estero. L’associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse. | ||||||||||||||||
ART.3 - Modalità d'Azione | ||||||||||||||||
| Per il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 2 del presente statuto, l’Associazione individua i seguenti strumenti: | ||||||||||||||||
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| ART.4 - Membri Associazione | ||||||||||||||||
| L’ Associazione si compone di: | ||||||||||||||||
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| Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione sia stata accolta secondo le modalità di cui al successivo art. 5 del presente statuto. Sono soci sostenitori coloro che, interessati a seguire le iniziative e le attività dell’Associazione, aderiranno alla stessa versando la quota associativa annuale prevista dall’art. 6 del presente statuto. Tutti i soci hanno comunque uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Statuto. Lo status di socio non è soggetto a limiti temporali. | ||||||||||||||||
ART.5 - Modalità di adesione | ||||||||||||||||
| Possono aderire all’Associazione persone fisiche, associazioni e persone giuridiche che si riconoscano nei principi e nelle finalità di cui all’ art. 2 del presente statuto ed operino a tal fine. Essi fanno domanda di adesione all’Associazione e il Consiglio Direttivo, valutate le domande, si esprime su di esse. Si è in regola con l’iscrizione se si provvede al pagamento della quota di iscrizione entro 60 giorni dalla comunicazione di accettazione deliberata dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi. | ||||||||||||||||
ART. 6 - Quota associativa annuale | ||||||||||||||||
| Tutti gli associati sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata, dal Consiglio Direttivo con delibera, per ogni esercizio sociale. Il pagamento della quota associativa annuale dovrà avvenire entro il mese di maggio di ciascun anno. | ||||||||||||||||
ART.7 - Esclusione e recesso | ||||||||||||||||
| La qualità di socio viene meno per: | ||||||||||||||||
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| I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate. | ||||||||||||||||
ART.8 - organi e strumenti | ||||||||||||||||
| Sono Organi dell’Associazione: | ||||||||||||||||
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| L’assemblea dei soci può istituire : | ||||||||||||||||
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ART.9 - Assemblea dei soci | ||||||||||||||||
| L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati di cui all’art.4. Ogni socio ha diritto ad un voto. Essa si riunisce di norma una volta l’anno presso la sede dell’associazione . L’Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vice Presidente, anche su richiesta di un consigliere o di un quinto dei soci, e comunque almeno una volta l’anno entro i primi sei mesi di ciascun anno solare, a mezzo di lettera, e-mail o fax, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, contenente l’ordine del giorno, nonché la data, l’orario e il luogo della riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione. Ogni soggetto aderente ha diritto ad esprimere un voto sulle materie di pertinenza dell’Assemblea. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea si riunisce per : | ||||||||||||||||
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| L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o tramite delega. Le deliberazioni sono assunte, di norma, a scrutinio palese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio di qualunque categoria può prenderne visione. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei soci. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L’assemblea inoltre può revocare il mandato del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei soci. | ||||||||||||||||
ART.10 - Consiglio direttivo | ||||||||||||||||
| Il Consiglio Direttivo con funzioni esecutive viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate da almeno 5 componenti. Saranno tenute in considerazione le necessarie pluralità territoriali. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) elementi, secondo quanto stabilito dall’Assemblea ordinaria al momento della nomina. | ||||||||||||||||
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| Il Consiglio Direttivo può attribuire ad un Comitato di gestione (o Comitato esecutivo) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, (meglio tramite lettere, fax o e-mail) con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sulla data della riunione. In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce. Le accettazioni di nuovi soci di qualsiasi categoria devono essere prese con non più di un voto contrario. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato. | ||||||||||||||||
ART.11 - Cariche sociali | ||||||||||||||||
| Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali: | ||||||||||||||||
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| La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In ogni caso di parità di voti, decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza dell'anno. I titolari degli organi associativi decadono: | ||||||||||||||||
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| La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito il dirigente. | ||||||||||||||||
ART.12 - Il presidente | ||||||||||||||||
| Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; assicura il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano. Il presidente resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile. | ||||||||||||||||
ART.13 - Il vice presidentre | ||||||||||||||||
| Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto; il mandato ha durata di 3 (tre) anni ed è sempre rinnovabile. | ||||||||||||||||
ART.14 - Il segretario ed il tesoriere | ||||||||||||||||
| Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; è responsabile della contabilità e predispone i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo I compiti propri del Tesoriere possono essere attribuiti al Segretario. Il Segretario e il Tesoriere restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. | ||||||||||||||||
ART.15 - Collegio dei revisori dei conti | ||||||||||||||||
| Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Le funzioni che il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato ad assicurare sono le seguenti: | ||||||||||||||||
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| Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni. Le prestazioni dei revisori sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell’espletamento dell’incarico. | ||||||||||||||||
ART.16 - Patrimonio | ||||||||||||||||
| Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: | ||||||||||||||||
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ART.17 - Entrate | ||||||||||||||||
| Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate: | ||||||||||||||||
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| I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio associativo, l’assemblea delibera l’utilizzo di tali proventi in armonia con le finalità dell’associazione. | ||||||||||||||||
ART.18 - Bilancio Consuntivo | ||||||||||||||||
| Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno. | ||||||||||||||||
ART.19 - Divieto distribuzione degli utili | ||||||||||||||||
| È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse. | ||||||||||||||||
ART.20 - Scioglimento Associazione | ||||||||||||||||
| In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge vigente al momento dello scioglimento. | ||||||||||||||||
ART.21 - Rinvio alle Leggi | ||||||||||||||||
| Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge, in particolare quelle contenute quelle contenute nel Codice Civile ai capi II e III del Titolo II del Libro I e nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le norme contenute nel regolamento compilato dal Consiglio Direttivo. |






