Foto and Video Gallery - Works in Kenya

Statute

ART. 1 - Costituzione, Denominazione Sede e Durata

E’ costituita una Associazione senza fini di lucro denominata “HARAMBEE – Insieme per lo sviluppo – ONLUS”. La sede sociale è in Barge Viale Mazzini n.22.
L’associazione ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. La durata dell’associazione è illimitata.

ART.2 - Principi Scopi e Professionalità
L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo intende perseguire finalità di solidarietà sociale a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. In particolare l’associazione intende:

»

operare come strumento di promozione, organizzazione, animazione e sensibilizzazione per contribuire all’affermazione di una visione economica e culturale che favorisca una cooperazione internazionale la quale abbia come fine il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, la conservazione del patrimonio ambientale, l’attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo;
» promuovere, sostenere e realizzare azioni, programmi e progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario, della cooperazione allo sviluppo internazionale, con particolare attenzione alla cooperazione decentrata, della promozione di una società multiculturale. Tali azioni saranno indirizzate a beneficio delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e potranno essere attuate in collaborazione con altri organismi nazionali, europei ed internazionali.
L’associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
L’associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia ed all’estero.
L’associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

ART.3 - Modalità d'Azione

Per il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 2 del presente statuto, l’Associazione individua i seguenti strumenti:

»

assunzione di iniziative e proposta di richieste nei confronti di enti pubblici ed istituzioni di ogni livello, nello spirito degli scopi dell’associazione;
» realizzazione del progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo “HARAMBEE – INSIEME PER LO SVILUPPO – Costruzione ed istituzione di una scuola dei mestieri in Nanyuki – Kenya”. Il progetto si prefigge la formazione teorico-pratica di artigiani in grado di costruire fabbricati, impianti e macchinari, effettuare la distribuzione dell’acqua e dell’energia, nonché provvedere alla manutenzione degli impianti e dei macchinari esistenti, allo scopo di combattere la disoccupazione, la fame e diffondere la cultura del mantenimento e della conservazione, per evitare che, a causa dell’incuria, gli investimenti dei grandi progetti internazionali già realizzati in questo paese portino pochi risultati concreti alla popolazione;
» partecipazione all’organizzazione e al cofinanziamento di altri progetti per la realizzazione delle finalità del presente statuto;
» organizzazione di seminari, mostre e convegni tematici e periodici;
» pubblicazione di periodici di informazione e materiale educazionale sull’attività per soci/e ed altri utenti.
 ART.4 - Membri Associazione
L’ Associazione si compone di:

»

soci fondatori,
» soci ordinari
» soci sostenitori
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione sia stata accolta secondo le modalità di cui al successivo art. 5 del presente statuto.
Sono soci sostenitori coloro che, interessati a seguire le iniziative e le attività dell’Associazione, aderiranno alla stessa versando la quota associativa annuale prevista dall’art. 6 del presente statuto.
Tutti i soci hanno comunque uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Statuto.
Lo status di socio non è soggetto a limiti temporali.

ART.5 - Modalità di adesione
Possono aderire all’Associazione persone fisiche, associazioni e persone giuridiche che si riconoscano nei principi e nelle finalità di cui all’ art. 2 del presente statuto ed operino a tal fine. Essi fanno domanda di adesione all’Associazione e il Consiglio Direttivo, valutate le domande, si esprime su di esse. Si è in regola con l’iscrizione se si provvede al pagamento della quota di iscrizione entro 60 giorni dalla comunicazione di accettazione deliberata dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

ART. 6 - Quota associativa annuale
Tutti gli associati sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata, dal Consiglio Direttivo con delibera, per ogni esercizio sociale.
Il pagamento della quota associativa annuale dovrà avvenire entro il mese di maggio di ciascun anno.

ART.7 - Esclusione e recesso
La qualità di socio viene meno per:

»

recesso volontario quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione con lettera raccomandata. Ai fini della contribuzione annuale il recesso ha effetto quando sia comunicato almeno tre mesi prima dell’approvazione del bilancio preventivo.
» morosità nel pagamento della quota associativa annuale trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito. In tal caso la Presidenza, qualora riscontri il perdurare della morosità, provvederà all’esclusione del socio con comunicazione allo stesso e al Consiglio Direttivo durante la prima seduta utile.
» esclusione quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e prevedendo la facoltà di replica.
I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.8 - organi e strumenti
Sono Organi dell’Associazione:

»

L’Assemblea dei soci;
» Il Consiglio Direttivo;
» Il Presidente;
» Il Vice Presidente;
» Segretario;
» Tesoriere.
L’assemblea dei soci può istituire :

»

Il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART.9 - Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati di cui all’art.4.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Essa si riunisce di norma una volta l’anno presso la sede dell’associazione .
L’Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vice Presidente, anche su richiesta di un consigliere o di un quinto dei soci, e comunque almeno una volta l’anno entro i primi sei mesi di ciascun anno solare, a mezzo di lettera, e-mail o fax, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, contenente l’ordine del giorno, nonché la data, l’orario e il luogo della riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione. Ogni soggetto aderente ha diritto ad esprimere un voto sulle materie di pertinenza dell’Assemblea. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce per :

»

l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti;
» la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni 3 (tre) anni;
» la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ogni 3 (tre) anni;
» l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo ;
» l’indicazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o tramite delega. Le deliberazioni sono assunte, di norma, a scrutinio palese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio di qualunque categoria può prenderne visione.
Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei soci. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L’assemblea inoltre può revocare il mandato del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ART.10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo con funzioni esecutive viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate da almeno 5 componenti. Saranno tenute in considerazione le necessarie pluralità territoriali. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) elementi, secondo quanto stabilito dall’Assemblea ordinaria al momento della nomina.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo sono affidate le seguenti funzioni:

»

redigere i Regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
» prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
» redigere il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo dell'Associazione;
» ldesignare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
» decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci, nonché in merito al passaggio dei soci da una categoria all'altra;
» eleggere nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
» determinazione sull’adeguamento delle quote previste.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad un Comitato di gestione (o Comitato esecutivo) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, (meglio tramite lettere, fax o e-mail) con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sulla data della riunione. In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce.
Le accettazioni di nuovi soci di qualsiasi categoria devono essere prese con non più di un voto contrario.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato.

ART.11 - Cariche sociali
Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

»

coloro che non siano cittadini maggiorenni;
» coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In ogni caso di parità di voti, decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.
Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza dell'anno.

I titolari degli organi associativi decadono:

»

per dimissioni;
» per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito il dirigente.

ART.12 - Il presidente
Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; assicura il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano.
Il presidente resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ART.13 - Il vice presidentre
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto; il mandato ha durata di 3 (tre) anni ed è sempre rinnovabile.

ART.14 - Il segretario ed il tesoriere
Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.
Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; è responsabile della contabilità e predispone i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo
I compiti propri del Tesoriere possono essere attribuiti al Segretario. Il Segretario e il Tesoriere restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

ART.15 - Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

Le funzioni che il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato ad assicurare sono le seguenti:

»

espressione di parere sul bilancio;
» verifica della regolare tenuta dei conti dell’Associazione;
» predisposizione della relazione al bilancio consuntivo dell’Associazione.
Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni.
Le prestazioni dei revisori sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell’espletamento dell’incarico.

ART.16 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

»

beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, ecc..) da parte di singoli o Enti o direttamente acquistati;
» eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
ART.17 - Entrate
Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

»

quote associative annuali;
» eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi simpatizzanti;
» introiti legati all’attività o alla partecipazione a progetti;
» contributi di Enti pubblici e privati;
» eventuali rimborsi da convenzioni;
» donazioni e lasciti testamentari;
» beni mobili ed immobili;
» entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio associativo, l’assemblea delibera l’utilizzo di tali proventi in armonia con le finalità dell’associazione.

ART.18 - Bilancio Consuntivo
Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

ART.19 - Divieto distribuzione degli utili
È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

ART.20 - Scioglimento Associazione
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.21 - Rinvio alle Leggi
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge, in particolare quelle contenute quelle contenute nel Codice Civile ai capi II e III del Titolo II del Libro I e nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le norme contenute nel regolamento compilato dal Consiglio Direttivo.

Last Updated ( Sunday, 28 June 2009 16:12 )

 

Organization Chart

ASSOCIATE ASSEMBLY
Social Founders - Members
 
DIRECTIVE COUNCIL
Aimar Domenico - Aimar Giovanni - Biasibetti Giuliano - Burdese Giancarlo - Comba Lucia - Piovano Giuseppe - Rostan Enrico - Surra Gianluigi - Karambu Cecilia
 
PRESIDENT
Surra Gianluigi
 
VICE PRESIDENT
Dott. Burdese Giancarlo
 
SECRETARY
Aimar Domenico

TREASURER 
Biasibetti Giuliano


THE BOARD OF FINANCIAL AUDITORS

Aimar Domenico - Dott. Burdese Giancarlo

DISPLAY ORGANIZATION CHART

Last Updated ( Monday, 16 May 2011 15:07 )

 

Mission

With the voluntary service  resource and  the individual particularities that  characterizes them, we act  upon studying and implementing programs and plans with  international cooperation that we  consolidate the  processes of endogenous development, for the economic growth , social and culturally for underdeveloped nations and for the affirmation of Human Rights

Last Updated ( Thursday, 14 January 2010 01:27 )

 

Our Story

Harambee Together for the Development  is, at first, an organization made up of people. For this reason we decided to tell its story: the beginning, our enthusiasms , our  disappointments, mistakes and our results. Harambee wants to keep on being an organization of  people, because it studies, plans and projects, in Italy and abroad, thanks to people and for the people as well.
Harambee originated during a November  evening in 1974, after  a dinner among friends. One of them, Domenico Aimar,  had just returned from a travel in Kenya with the Missionaries of the Consolata Fathers.
Domenico told his friends about  the world  he saw. It was a world full of colours, the rhythm of drums echoed all around; a world  with  wonderful landscapes and the warm-hearted  people. But this world showed Mr. Aimar also the other side of the coin, made up of the  desert, the dryness of the land, suffering voices, the  absolute poverty, hunger and children living on the streets. Domenico recognized the urgent need of solidarity, absolutely he didn’t want to remain defenceless towards the state of this suffering. Tony Vaux calls this impulse, not to being able to go beyond and to forget, “the principle of humanity” and defines it as  “concern for the person in need”  (The Selfish Altruist: Relief Work in Famine and War).
Domenico’s  friends listened motionless, about this world fast unknown for them and felt as a somewhere far away. While Domenico had continued telling his story, they understood, little by little, it was part of the same world in which they live. They bet not to remain still and to find a way in order to agree to the developmental projects, as volunteers, with their own professional competences. Who will hold back, will have to pay forfeit. This is how Harambee came to be as a legal recognized association.
Harambee begins to join part in the interventions and projects realization, promoted by other subject in underdeveloped nations

Between 1977 and 1982 Harambee  had collaborated with the Missionaries of the Consolata Fathers for the construction of a secondary school, a nursery school, a dispensary , a Missionary Fathers’ home and  a welcome home for old people in the locality of Timau and Gaturi in Kenya.
From 1982 to 1984 in Somalia, during the Ogaden War ,Harambee worked as  NGO consortuim partner COOPI for construction of medical facilities and doctors’ residence by the refugee camps of Jalalaqsi; for construction of the Health Center, and refugee camp of Qorioley.
In Burkina Faso Harambee collaborated with Fratelli della Sacra Famiglia di Cheri (TO)  in  the completion of the Church of Nanor.
In the Centralafrican Republic, in collaboration with the Carmelitani  Scalzi of Genoa,  Harambee helped by the construction of the Church of Bossentel and  also participated in  the construction of the  volunteerss home in Bozzoum.
In 2004 Harambee Togheter for the Development, felt itself ready to lead its own plans and decided to become a NGO (non governmental organization) and ONLUS (non lucrative organization for  social usefulness), adopting a new  Statutory.

Last Updated ( Monday, 16 May 2011 14:59 )

 

Vision

We believe that the principle of solidarity between people, generated from a responsible thought and from trust, in the active role of universal citizenship, likewise necessary for the fundamental realization for the human rights, in its formal and substantial dimension.

Last Updated ( Thursday, 14 January 2010 01:25 )

 


Donation
Your contribution will support our projects in developing countries
HARAMBEE - Insieme per lo sviluppo - Viale Mazzini, 22 - 12032 Barge (CN) - info@harambee-onlus.it